La cosiddetta “riforma della crisi d’impresa” ha apportato al codice civile importanti variazioni nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Il nuovo Codice, infatti, introduce nell’ordinamento italiano una nuova prospettiva, già propria dei paesi Anglosassoni, rivolta al monitoraggio ed alla valutazione della continuità aziendale, proiettando nuovi obblighi in capo agli amministratori di società, al fine ultimo, di stimolare una maggiore comprensione del proprio business ed una più attiva capacità manageriale e di agevolare di converso eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti

La nuova sfida pertanto, per gli amministratori e per i loro consulenti, è quella di acquisire da subito consapevolezza rispetto alla portata concreta dei nuovi obblighi sugli stessi incombenti, in modo da orientare immediatamente la propria condotta alla luce delle nuove disposizioni normative e da attivarsi prontamente per adempiere alle stesse mediante l’adeguamento della propria organizzazione d’impresa. 

Il fulcro della nuova prospettiva legislativa è l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c.

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

il dettato normativo impone pertanto:

a) di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, rivolto anche (ma non solo) alla “rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”;

b) di “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

la nuova disposizione è rivolta a tutti gli amministratori con o senza deleghe .

La ratio della riforma mira alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; le dinamiche che ne possono scaturire coinvolgono i diversi aspetti sia della vita aziendale che dell’intero processo produttivo, quindi spaziando dalla compliance aziendale al vero e proprio assetto di governance che impone una rinnovata attenzione alla definizione di un assetto aziendale che sia proteso al continuo monitoraggio ed alla tempestiva rilevazione di ogni aspetto di criticità e/o debolezza della struttura onde evitare di raggiungere lo stato di crisi dell’impresa.

Volendo in questa sede sintetizzare:

Precedente normativa:
L’attività dell’Amministratore era rivolta a conservare, tutelare e promuovere la crescita garantendo prosecuzione dell’attività aziendale. In caso di crisi o difficoltà dell’impresa il suo operato non era censurabile per la mancata adozione di strumenti atti alla previsione ed il superamento della eventuale crisi, salvo i casi di mala gestio attraverso l’azione di responsabilità promossa dalla proprietà della società;

Riforma 
Con la riforma introdotta, invece, l’Amministratore è, ex lege, tenuto ad attivarsi per prevenire e superare la potenziale crisi e per recuperare la necessaria continuità aziendale.
La conseguenza è pertanto la sua responsabilità per la mera mancata attivazione non solo per la tardiva gestione dell’eventuale crisi, ma per la preventiva mancanza di adozione, applicazione, valutazione di idonei strumenti atti ad evitare o quantomeno a prevenire il verificarsi della crisi dell’impresa stessa.

Dal quadro sopra esposto pertanto ne deriva che gli amministratori dovrebbero provvedere ad adeguare l’organizzazione della propria impresa, valutando processi e le procedure interne di diagnosi e misurazione in modo da scongiurare i rischi connessi ad eventuali difficoltà dell’azienda ed alla propria responsabilità. 

L’azione di responsabilità sulla base del nuovo dettato normativo non è unicamente attivabile da parte della compagine societaria, ma alla luce dei nuovi obblighi di legge, da ogni soggetto interessato (StakeHolder) all’attività dell’impresa ed alla continuità della stessa.

Fabr1ka, in questa prospettiva ritiene indispensabile che le imprese approfondiscano, nello specifico le peculiarità della propria realtà imprenditoriale, i profili di attenzione e/o rischio cui la nuova disciplina espone gli amministratori.

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